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Circolare autovelox 2009: leggiamola insieme e chiariamo tutte le novità

Vista la recente emanazione di una circolare ministeriale che, finalmente, fornisce un quadro chiaro e completo (o quasi…) sul complicato mondo degli autovelox, ho pensato di commentarla insieme a voi capitolo per capitolo.

Ci tengo a precisare che SicurAUTO.it ha sempre fatto della sicurezza stradale la propria battaglia e MAI fornirà a nessuno escamotage o sotterfugi per il non pagamento delle multe. Tuttavia siamo consapevoli che l’uso criminoso che è stato fatto sino adesso degli autovelox (non sempre, ma spesso) ha solamente allontanato il cittadino dalle istituzioni facendolo alimentando quel meccanismo errato del tipo “sbagliano loro, sbaglio anch’io”.

Se le leggi ci sono, TUTTI devono rispettarle, amministrazioni e organi di Polizia compresi. Ci tengo a precisare che il testo che andremo a commentare sostituisce ben 16 vecchie circolari che negl’anni, accavallandosi, avevano solamente creato confusione e scampoli di illegalità. Pertanto, salvo novità, questa è “l’ave maria” di tutte le procedure.

Ma passiamo alla lettura…

Nome della circolare: istruzioni operative per le attività’ di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità. Già il nome ci da uno spunto di riflessione: il controllo della velocità deve essere effettuato come mezzo di “prevenzione” e pertanto, come vedremo più avanti, va utilizzato solo nelle aree dove si verificano un numero maggiore d’incidenti.

La circolare si divide in tre macro aree che vi elenco:

· DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA’

· INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI DI STRADA IN CUI È CONSENTITO IL CONTROLLO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI SENZA LA PRESENZA DI OPERATORI DI POLIZIA

· MODALITÀ’ DI CONTROLLO E DI CONTESTAZIONE

La prima parte tratta alcune tematiche importanti che andiamo ad analizzare, in grassetto metterò i passaggi più importanti.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’ ECCESSO DI VELOCITÀ

L’eccesso di velocità può essere oggetto dì accertamento attraverso sistemi di rilevamento, fìssi o mobili.

I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo delle violazioni, infatti, possono essere sia di tipo mobile, per consentire un’utilizzazione più flessibile sul territorio, sia dì tipo fisso, installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo dei tratti di strada caratterizzati da criticità particolari ovvero da elevata sinistrosità.

Entrambe le modalità di accertamento sono ugualmente valide ed efficaci. Tuttavia, in base alla vigente normativa, l’impiego di postazioni fisse di rilevamento, senza la presenza degli operatori di polizia, non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.

In tutti gii altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi mobili di rilevamento della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia.

Ciò, naturalmente, non impedisce la contestazione differita della violazione che è sempre possibile, sia con strumenti in postazione fissa che con strumenti mobili, quando ricorrono i presupposti previsti dall’ari 201, comma I-bis, lettere e) ed f), C.d.S.

Qui già vengono chiariti, in parte, alcuni punti. Prima di tutto che l’autovelox non può essere piazzato ovunque così senza motivo ma che deve essere installato su “tratti di strada caratterizzati da criticità particolari ovvero da elevata sinistrosità”. Poi che la postazione fissa non deve essere la prassi ma l’eccezione e deve essere subordinata a determinate condizioni. Infine la contestazione differita si può fare ma anche questa deve essere giustificata da reali motivi.

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZABILI

Gli strumenti utilizzabili si possono distinguere, quanto a modalità di accertamento in:

- dispositivi per l’accertamento della velocità istantanea o puntuale;

- dispostivi per velocità media.

Nulla di nuovo qui, ovviamente il secondo strumento è il famoso TUTOR che sta riuscendo ad ottenere drastiche riduzioni dell’indice di mortalità su tutti i tratti in cui è stato installato. Pertanto è un bene che sia stato inventato e che venga usato.

APPROVAZIONE DEI DISPOSITIVI

Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6; 142, comma 6; 345 Reg Esec. C.d.S e del decreto ministeriale 29 ottobre 1997, relativo alla Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego.

Ai sensi dell’art 3 del citato decreto ministeriale 29 ottobre 1997, le approvazioni delle apparecchiature per l’osservanza dei limiti di velocità: concesse a decorrere dal 1 gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro rilascio. Da tale data gli apparecchi non possono essere né commercializzati, né utilizzati (nota1).

(nota1) Per i dispostivi approvali in via provvisoria o con scadenze più ridotte, non è vietato l’impiego dopo la scadenza. E’ il caso, ad esempio, dei dispositivi laser denominati Telelaser LTi 20-20 per i quali era stata rilasciata un’autorizzazione provvisoria in data 8 settembre 1997, dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generato per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. Per tali apparecchiature con decreto n. 4199, veniva fornita approvazione per mesi quindici dalla data del medesimo decreto. Con nota n. 1352 del 30 marzo 1998, l’Ispettorato precisava che il sopracitato dispositivo Commercializzato nel periodo di validità indicato nel citato Decreto n. 4199, era comunque idoneo all’impiego per venti anni a decorrere valla data del predetto decreto, nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso dello Stesso misuratore. Con successivo Decreto n. 6025 del 30 novembre 1998, il termine di validità dell’approvazione del dispositivo misuratore di velocità Telelaser veniva prorogato sino al 1 ’ marzo 2000. L’art. 3 del medesimo decreto specificava, tuttavia, che le apparecchiature commercializzate entro il 1 marzo 2000 sono da intendersi idonee all’impiego anche oltre detta data, entro i limiti temporali di validità dell’approvazione previsti nel D.M. 29 ottobre 1997, ovvero venti anni.

Con questa nota la circolare diventa un po’ più contorta parlando di scadenze, eccezioni, etc. Tuttavia non mi sembra che ci sia nulla di interessante ai fini della sicurezza stradale e della buona fede. Il fatto delle scadenze, a parer mio, è solo una questione di burocrazia.

La parte più interessante viene dopo quanto si parla del controllo degli strumenti, delle eventuali tarature periodiche o altro. Ma di questo parleremo la prossima volta.

articolo pubblicato il 5 ottobre 2009

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